mercoledì 23 febbraio 2011
Dall'8 gennaio 1992 è iscritto all'Albo degli avvocati di Bari e dal 30 gennaio 2004 è iscritto al'Albo degli avvocati Cassazionisti.
Il suo studio è in Bari ed è organizzato per seguire con particolare dedizione le problematiche concernenti il diritto amministrativo ed in particolare quelle relative alle procedure ad evidenza pubblica ed i contratti pubblici.
Annovera, fra i propri clienti, importanti imprese di livello regionale, operanti in vari settori della produzione di servizi.
Si è occupato frequentemente anche di questioni istituzionali, fra le quali anche quella concernente la legittimità costituzionale della legge elettorale pugliese, attualmente al vaglio della Corte Costituzionale.
sabato 27 giugno 2009
Con la seguente recente sentenza del TAR Piemonte è stato riaffermato il principio per il quale la notifica effettuata in proprio dall'avvocato, a mezzo posta, si perfeziona soltanto con il recapito del plico ovvero con la compiuta giacenza, non potendosi applicare il principio per il quale la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario vale notifica di cui al novellato articolo 149 cpc.
Di contrario avviso è però la Suprema Corte di Cassazione con le sentenze 15081/2004 e 6402/2004 che invece considera avvenuta la notifica per il notificante sin dal momento dell'affidamento del plico all'ufficio postal.
Avv. Giuseppe Mariani - Bari
N. 01018/2009 REG.SEN.
N. 00304/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 304 del 2009, proposto da:
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Franco Alesi, con domicilio eletto presso l’avv. Enrico Ruggeri in Torino, via Bertola, 39;
contro
Comune di Gattico, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Alessandro Crosetti, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, corso Principe Eugenio, 9;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della nota del 24 dicembre 2008, n. 8678 prot. pervenuta alla società ricorrente il 29 dicembre 2008 del Responsabile del Servizio /Responsabile del procedimento del Comune di Gattico (Novara), con cui veniva ordinato alla Ericsson Tic. S.p.A. di non effettuare l'intervento oggetto della dichiarazione di inizio attività, pervenuta al protocollo comunale n. 2370 del 28.03.2008, pratica edilizia n. 36/08, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici con potenza inferiore a 20 W in Gattico (No), presso terreno agricolo, individuato al NCT dello stesso Comune al Fg. 18, Mapp. n. 251, perché in contrasto con l'art. 35, 5° comma, delle N.T.A. del P.R.G.C. (adozione progetto definitivo delibera C.C. n. 22 del 30.05.06 e variante in itinere delibera C.C. n. 50 del 28/12/06, adozione definitiva controdeduzioni alle osservazioni regionali delibera C.C. n. 30 del 24.07.08) con le motivazioni di cui al parere contrario della Commissione edilizia espresso con il verbale n. 01 del 16.12.08, nonché tutti gli altri atti preparatori, preordinati, presupposti, tra cui il parere contrario espresso con il verbale n. 01 del 16.12.08 della Commissione edilizia, la delibera C.C. del 24.07.08 del Comune di Gattico (Novara), e consequenziali, comunque connessi, nonché per la condanna del Comune di Gattico (NO), in persona del Sindaco pro-tempore, e del Responsabile del procedimento al risarcimento dei danni subiti e subendi. Si impugna il provvedimento in epigrafe, unitamente a tutti gli atti preordinati, preparatori, presupposti e consequenziali, comunque connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gattico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 09/04/2009 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000 in ordine alla possibilità di definire il giudizio con rito immediato e sentenza succintamente motivata ex artt. 26, comma 4 e 21, comma 1°, L. n. 1034/1971;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugna il provvedimento del 24.12.2008 con cui il Comune intimato diffida a non eseguire i lavori oggetto di DIA presentata il 28.3.2008, relativa a lavori di installazione di un impianto di telefonia mobile.
La Sezione ritiene di dover sollevare d’ufficio la questione della ricevibilità del gravame, non eccepita dal Comune resistente.
Al riguardo evidenzia che il provvedimento impugnato è stato conosciuto dalla ricorrente società in data 29.12.2008, come ammesso dalla stessa nel ricorso introduttivo e non contestato dal Comune.
Ne consegue che il termine per la notifica del ricorso spirava il 27.2.2009, individuandosi in tale data il sessantesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento.
Nel caso all’esame del Collegio invece la notificazione dell’atto introduttivo risulta essere stata perfezionata in data 3.3.2009, come emerge dalla cartolina recante l’avviso di ricevimento sottoscritto dall’Ente intimato.
Nessun rilievo può infatti annettersi rilievo ai fini del perfezionamento della notifica la data del 27.2. 2009 in cui è stato consegnato il plico dell’atto notificando all’Ufficio Postale.
Invero, la notifica dello stesso è stata effettata in proprio dall’avvocato, debitamente autorizzato dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ex . n. 53/1994
2. Va in proposito rammentato che in caso di notifica di un atto processuale effettuata in proprio dall’avvocato ex art 3, l. 21.1.1994, n. 53, la notificazione si perfeziona, anche per il notificante, “in forza del rinvio operato dall'art. 3, comma 3, di detta legge alla disciplina della l. 20 novembre 1982 n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale” (Cassazione Civile , sez. II, 25 settembre 2002, n. 13922).
Merita di essere ricordato che la Sezione ha recentemente attinto lo stesso principio di diritto, sulla base, peraltro, di differenti considerazioni appuntate sulla diversità del ruolo e della funzione dell’Ufficiale giudiziario rispetto all’Avvocato, e valorizzando la circostanza che è solo relativamente alle notifiche effettuate dal primo, in quanto pubblico ufficiale deputato specificamente ed istituzionalmente ad effettuare notifiche di atti giudiziari, che è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 477/2002 e che pertanto non può applicarsi alle notifiche effettuate in proprio dall’avvocato ex art. 3, l. n. 53/1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’Ufficiale notificante (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 9.4.2008, n. 604).
La Sezione ha poi più di recente ribadito il delineato indirizzo in una fattispecie identica a quella all’esame (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 12.2.2009, n. 431).
Discende da quanto finora illustrato che il gravame in epigrafe va dichiarato irricevibile per tardività della notifica.
Le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara irricevibile per tardività della notifica.
Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 09/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO